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Statuto SIMS
ARTICOLO 1. E' costituita, con sede in Roma, l'Associazione Scientifica denominata: SOCIETA’ ITALIANA DI SCIENZE MEDICHE E SANITARIE DELL’OSPEDALITA’ E DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT in forma abbreviata SIMS.
L'Associazione si riconosce tra gli Enti non commerciali che non hanno scopo di lucro.
La sede legale della Società è fissata in ROMA, Piazza di Villa Carpegna n. 42/C.
ARTICOLO 2 (Finalità). La Società Scientifica è finalizzata a promuovere, programmare e realizzare attività d’aggiornamento ed Eucazione Continua in Medicina ed a favorire lo sviluppo della ricerca clinica.
L’attività scientifica istituzionale si svolge con programmazione annuale.
L’attività è svolta a favore degli associati e del restante personale sanitario.
La formazione ha come destinatari gli appartenenti al personale sanitario, in modo preminente il personale sanitario dipendente degli Ospedali Non Profit e degli IRCCS già Ospedali Classificati.
La formazione può essere destinata anche a tutti gli altri operatori, tenuti alla formazione continua.
La formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente e si sviluppa secondo le linee di indirizzo derivanti dalla normativa di legge.
Sono altresì obiettivi della Società:
- La promozione della conoscenza e creazione di “sistemi qualità” riconosciuti a livello nazionale ed internazionale nell’ambito delle discipline sanitarie.
- L’accreditamento professionale delle strutture operanti in tale area, attraverso la definizione di standard adeguati, secondo gli orientamenti internazionalmente più validi, l’assistenza e la verifica del loro raggiungimento.
- L’organizzazione di corsi Convegni/Seminari residenziali e di attività formativa a distanza per la formazione continua in Medicina e per l’aggiornamento.
ARTICOLO 3 (Organi della Società). Gli Organi della Società sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Nazionale,
il Tesoriere, il Comitato Scientifico, il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 4 (L’Assemblea dei Soci). L'Assemblea dei Soci, che rappresenta l'assemblea degli aderenti all'Associazione, è costituita dal Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai Soci Aggregati. Si riunisce di norma una volta l’anno per discutere i programmi e le attività e per fare proposte su nuove aree d'intervento dell'Associazione, sulla base delle necessità formative e di aggiornamento derivanti dallo sviluppo delle scienze mediche e sanitarie e dagli obiettivi delle programmazioni sanitarie.
L'assemblea dei Soci è convocata dal Presidente; l'avviso di convocazione deve essere effettuato almeno quindici giorni prima della data stabilita.
Possono acquisire la qualità di Soci Ordinari i dirigenti medici e i dirigenti del ruolo sanitario che ne facciano domanda.
I Soci Ordinari godono dell’elettorato attivo e passivo. Possono acquisire la qualità di Soci Aggregati i professionisti appartenenti all’area infermieristica, tecnico- sanitaria e della riabilitazione. I soci aggregati riuniti in assemblea eleggono un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 5 (Il Consiglio Direttivo). Il Consiglio Direttivo è l'organo che elabora ed attua i programmi annuali di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, ed è responsabile dell'attuazione dei programmi approvati.
Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la nomina del Segretario Generale, del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere, dei Responsabili Scientifici e dei Dipartimenti.
Il Consiglio Direttivo si compone di quattordici membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere., di cui sei nominati tra i Soci Fondatori, sette eletti dall’Assemblea dei Soci Ordinari ed uno dall’Assemblea dei Soci Aggregati.
I tre membri designati dai soci fondatori durano in carica due anni. Le deliberazioni dei Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione dei Presidente o in sua vece dei Segretario Generale o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri; esso è presieduto dal Presidente, e in sua assenza dal Segretario Generale.
Al predetto Consiglio Direttivo si applicano le disposizioni sulla responsabilità solidale e sussidiaria di cui all'art. 38 del C.C.
Il Consiglio Direttivo inoltre potrà rilasciare procure generali o ad negotia e provvedere alla costituzione di struttura interna per un miglior funzionamento della Società. In caso di dimissioni o decadenza di un suo membro, il Consiglio Direttivo stesso può eleggere un nuovo Consigliere, nei limiti numerici previsti nel presente articolo.
ARTICOLO 6 (Il Presidente ed il Segretario). Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere sono eletti nell’ambito del Consiglio Direttivo e durano in carica tre anni.
ARTICOLO 7 (Il Presidente). Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 8 (Il Vice Presidente). Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente può conferire delega temporanea al Vice Presidente per funzioni o compiti dallo stesso individuati.
ARTICOLO 9 (Il Segretario Nazionale). Il Segretario Nazionale assicura l'attuazione dei programmi e assume le iniziative necessarie per la continuità dell'attività dell'Associazione; a questo fine, su delega dei Consiglio Direttivo, esercita ì poteri che non siano espressamente riservati al Consiglio stesso. Il Segretario Nazionale predispone sulla base delle proposte pervenute dalle componenti associative progetti e/o programmi dì formazione, studio, ricerca, consulenza e informazione ed ogni altra attività correlata alle finalità di cui all'art. 2 dei presente statuto da sottoporre al Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 10 (Il Tesoriere). Il Tesoriere compete l’ordinaria gestione amministrativa dell’Assemblea ed ogni altro compito ad essa correlato.
Il Tesoriere redige i bilanci preventivi e consuntivi e li sottopone al Consiglio Direttivo per l’approvazione preliminare.
Il Tesoriere sottopone i bilanci preventivi e consuntivi all’Assemblea dei Soci per la ratifica definitiva.
ARTICOLO 11 (Il Collegio dei Probiviri). Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi. Esso dura in carica due anni. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. Al Collegio dei Probiviri sarà rimesso il giudizio su qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e tra questi e l'Associazione, il Collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.
ARTICOLO 12 (Il Comitato Scientifico). E' composto da cinque a venti membri denominati Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo sulla base di proposte di istituzioni sanitarie o tecnico scientifiche.
Il Comitato Scientifico è convocato almeno due volte l'anno e predispone il piano annuale di formazione da illustrare all'assemblea dei Soci.
Il Comitato Scientifica cura la raccolta della documentazione e di ogni altro atto di interesse didattico scientifico, esamina le proposte di piani formativi, formula gli schemi di progetti relative alle singole attività di formazione, di ricerca e consulenza oggetto dei piano annuale di attività.
Il Comitato Scientifico vaglia le fasi della realizzazione dei piani formativi ed i risultati raggiunti ed esprime parere sul conseguimento degli obiettivi prefissati.
ARTICOLO 13 (I Responsabili Scientifici o di Dipartimento). Il Consiglio Direttivo può nominare, anche al di fuori della Società, uno o più responsabili scientifici e/o di dipartimento, in riferimento alla gestione ed all’organizzazione specifica delle attività programmate nei diversi settori di intervento. I Responsabili rispondono dei loro operato direttamente al Segretario Nazionale.
ARTICOLO 14. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) Contributi dei Soci Fondatori;
b) Contributi di Enti o Istituzioni Pubbliche o private;
c) Proventi derivanti da iniziative di formazione, aggiornamento, ricerca, informazione, consulenza svolta dalla Società per il perseguimento dei fini statutari;
d) Contributi, sovvenzioni, nonché eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni in genere da parte dei Soci, di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.
ARTICOLO 15. In caso di scioglimento della Società il patrimonio residuo dovrà essere destinato al raggiungimento d'omogenee finalità.
ARTICOLO 16. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge attualmente vigenti in materia.
ARTICOLO 17. Per i tre anni successivi alla registrazione del presente statuto il Consiglio Direttivo è costituito dai soci fondatori e da componenti dagli stessi nominati all’unanimità.
A regime le modifiche di statuto potranno essere proposte con decisione assunta con almeno 2/3 dei voti favorevoli dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci. Le modifiche si intendono approvate dall’Assemblea dei Soci se assunte con la stessa percentuale di voti presente al precedente capoverso per la proposta del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 18. In prima applicazione e prima della Costituzione del Consiglio Direttivo la Rappresentanza Legale è il Prof. Luca Massimo Chinni nato a Monza il 16.09.1942 residente in Via Camillo Caccia Dominioni, 15, Roma.
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